10 Gen Art. 214 — Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito
Posted at 20:55h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia > Sezione IV – Della comunione convenzionale
[ Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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