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Art. 208 — Diritti della moglie

Art. 208 — Diritti della moglie

[ La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione. La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l’autorizzazione giudiziale. Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell’articolo 187, il tribunale può autorizzare l’alienazione anche se il marito non consente. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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