Art. 206 – Codice civile – Azioni concesse ai creditori del marito
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo VI - Del matrimonio > Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia > Sezione III - Della comunione legale
[I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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