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Art. 202 — Casi di separazione

Art. 202 — Casi di separazione

[ La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E’ inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito. Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote. La separazione stragiudiziale è nulla. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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