Art. 190 – Codice civile – Responsabilità sussidiaria dei beni personali
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali [179] di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35718/2024
In tema di prova contraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa deve avere per oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione, non potendo tradursi in un diritto incondizionato all'ammissione di una prova superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati).
Cass. civ. n. 31694/2024
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la prova riassunta in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non deve necessariamente essere raccolta una seconda volta quando muti la persona fisica del giudice di secondo grado o dei componenti del collegio giudicante. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, sussiste l'onere della parte di indicare le ragioni poste a fondamento dell'esigenza di rinnovazione).
Cass. civ. n. 29346/2024
In tema di prove, il giudice dibattimentale, in forza di quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 190, comma 3 e 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare, anche su sollecitazione di parte e nel rispetto del contraddittorio, una precedente ordinanza istruttoria, ammettendo prove originariamente escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sollecitazione di parte non dev'essere assimilata ad un'impugnazione dell'ordinanza reiettiva, preclusa nel corso del processo ex art. 586 cod. proc. pen., conservando il giudice piena discrezionalità nella propria valutazione).
Cass. civ. n. 23516/2024
In tema di prova testimoniale, la difesa può chiedere l'ammissione di nuovi testi nel caso di mutamento del giudice, anche se, in precedenza, non ha presentato alcuna lista testimoniale, a condizione che tali testimoni siano inseriti in una lista depositata almeno sette giorni prima dell'udienza dinanzi al nuovo giudice.
Cass. civ. n. 23056/2024
La mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 18048/2024
In materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti, perché l'obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.
Cass. civ. n. 14960/2024
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie.
Cass. civ. n. 13076/2024
Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento nel caso in cui la richiesta di parte è riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato per forza maggiore o per la sopravvenienza della stessa dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva irragionevolmente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, valutando la rilevanza della prova testimoniale formante oggetto della richiesta, che, nel giudizio di primo grado, era stata dapprima ammessa e poi revocata sul rilievo che la difesa aveva l'onere di dare preventiva comunicazione della mancata conoscenza, da parte del teste regolarmente citato e presente in aula, della lingua italiana e della necessità di escuterlo con l'ausilio di un interprete).
Cass. civ. n. 6623/2024
La clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).
Cass. civ. n. 2383/2024
Ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilità previste con riguardo ai reati tributari, i costi non contabilizzati sostenuti dal contribuente per il conseguimento dei maggiori ricavi egualmente non contabilizzati concorrono alla determinazione dell'imposta evasa ex artt. 1, comma 1, lett. f) e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui il reddito imponibile sia ricostruito incrociando la contabilità di impresa con quella "in nero", sempreché siano offerte allegazioni fattuali da cui risulti la certezza probatoria, diretta o indiziaria, o anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza.
Cass. civ. n. 1323/2024
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, deve ritenersi che la direttiva (UE) 2013/36/UE del 26 giugno 2013, come pure il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, emesso in forza della l. n. 154 del 2014, che ha introdotto l'art. 190-bis del T.U.F., si applichino non solo agli istituti di credito, ma anche alle società di investimento, fra le quali rientrano anche le società di gestione collettiva del risparmio (SGR).
Cass. civ. n. 36127/2023
c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale, ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo dell'assicuratore di informare il terzo beneficiario del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, dal quale era scaturita la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c.).
Cass. civ. n. 33790/2023
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione.
Cass. civ. n. 32487/2023
In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, al debito conseguente al mancato pagamento, prima dell'insorgenza dell'affitto d'azienda, dei premi relativi a un contratto di assicurazione stipulato dalla cedente, aveva ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c., omettendo di considerare che, per essersi completata la fattispecie risolutoria di cui all'art. 1901, comma 3, c.c., dopo la stipula del suddetto affitto, a venire in questione era, piuttosto, la cessazione di un contratto trasferitosi in capo all'affittuario ai sensi dell'art. 2558 c.c.).
Cass. civ. n. 27833/2023
In tema di intermediazione finanziaria, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, ex art. 190 del d.lgs. n.58 del 1998 (T.U.F.), non hanno natura penale, stante l'assenza di una afflittività economica particolarmente spinta e della previsione di sanzioni accessorie e della confisca, di talché non può essere utilmente invocato, in assenza di una specifica previsione, il principio del favor rei al fine di applicare le modifiche alla parte V del d.lgs. n.58 del 1998 ad opera dell'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015.
Cass. civ. n. 25743/2023
CONTRATTO) - IN GENERE Clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 25136/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
Cass. civ. n. 20581/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 18675/2023
In tema di intermediazione finanziaria, la fattispecie d'illecito di cui all'art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo posta a presidio della tutela del risparmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, sicché, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e trasparenza, onde evitare detto rischio.
Cass. civ. n. 15352/2023
In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede un criterio di imputazione della responsabilità fondato sull'attività in concreto esercitata dai soggetti inseriti all'interno dell'organizzazione dell'intermediario, senza che al riguardo sia necessaria alcuna qualifica formale.
Cass. civ. n. 14647/2023
In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, l'iscrizione di riserve (per maggiori oneri e costi) nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore di lavori pubblici, pur avvenuta nel rispetto degli inderogabili oneri formali previsti dalla legge, è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento della relativa pretesa, il quale presuppone il previo accertamento giudiziale della sua fondatezza, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., ove non ricorrano gli alternativi rimedi di cui agli artt. 204 e ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (Fattispecie in tema di rapporti tra consorzio appaltante e società consorziata esecutrice delle opere, in cui la Corte ha ritenuto doversi individuare un principio di prova nell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dal direttore dei lavori, nei limiti dell'importo dallo stesso asseverato).
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 10335/2023
all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa; atteso, peraltro, che, in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, il sinistro accaduto nel periodo di sospensione è irrisarcibile dall'assicuratore, stante la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro, senza che abbia rilevanza il pagamento del premio successivamente effettuato.
Cass. civ. n. 838/2023
Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l'assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).
Cass. civ. n. 37612/2021
Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.
Cass. civ. n. 10116/2015
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell'apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell'altro. Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l'affidamento di esser l'effettivo datore di lavoro.