Art. 142 – Codice civile – Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.