Art. 114 – Codice civile – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali

[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'articolo 111.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.