10 Gen Art. 114 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali
Posted at 20:37h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile > Sezione IV – Della celebrazione del matrimonio
[ Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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