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Art. 103 — Atto di opposizione

Art. 103 — Atto di opposizione

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla [ 102 ], le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio [ 47 ] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[ L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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