10 Gen Art. 103 — Atto di opposizione
Posted at 20:49h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile > Sezione III – Delle opposizioni al matrimonio
L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla [ 102 ], le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio [ 47 ] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
[ L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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