Art. 326 – Codice civile – Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio > Capo I - Dei diritti e doveri del figlio
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione [2910] da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia [170].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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