10 Gen Art. 326 — Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti
Posted at 20:35h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo IX – Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio > Capo I – Dei diritti e doveri del figlio
L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione [ 2910 ] da parte dei creditori.
L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia [ 170 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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