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Art. 319 — Cattiva condotta del figlio

Art. 319 — Cattiva condotta del figlio

[ Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un istituto di correzione, con l’autorizzazione del presidente del tribunale.

L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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