10 Gen Art. 42 — Diversa destinazione dei fondi
Posted at 20:44h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo II – Delle persone giuridiche > Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [ 31, 32 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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