10 Gen Art. 40 — Responsabilità degli organizzatori
Posted at 20:48h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo II – Delle persone giuridiche > Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [ 1292 ss. ] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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