10 Gen Art. 22 — Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Posted at 20:57h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo II – Delle persone giuridiche > Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea [ 21 ] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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