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Art. 8 — Tutela del nome per ragioni familiari

Art. 8 — Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [ 101 c.p.c. ] fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3779/1978

Nel giudizio instaurato nella tutela del diritto al nome, ai sensi dell’art. 7 c.c., la morte dell’attore non consente agli eredi di costituirsi in prosecuzione dell’originario rapporto processuale, stante il carattere strettamente personale e la conseguente non trasmissibilità di detto diritto. Peraltro, poiché la legittimazione a chiedere quella tutela spetta autonomamente anche agli eredi, a norma dell’art. 8 c.c., l’indicata costituzione può assumere valore ed efficacia di intervento adesivo autonomo o litisconsortile, se, pur in difetto della comparsa prescritta dall’art. 267 c.p.c., sia idonea ad introdurre, nel rispetto del principio del contraddittorio, una domanda di tutela del nome secondo la previsione del menzionato art. 8 c.c. Il giudicato formatosi nei confronti del de cuius spiega efficacia vincolante nei confronti degli eredi limitatamente alle posizioni giuridiche suscettibili di essere trasferite iure successionis, e non anche, pertanto, con riguardo a diritti personalissimi ed intrasmissibili, quale il diritto al nome. La sentenza definitiva, che accerti il diritto di una persona al nome (nella specie, con il riconoscimento dell’aggiunta di un secondo cognome derivante dal predicato nobiliare), spiega efficacia erga omnes nel senso che legittima quel soggetto all’uso indifferenziato del nome medesimo e non soltanto nei confronti delle controparti in causa, ma non incide in pregiudizio di terzi rimasti estranei al processo, e che vantino diritto sullo stesso nome, ai quali deve ritenersi consentito di proporre opposizione avverso la sentenza stessa, a norma dell’art. 404 c.p.c.

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