Art. 4 – Codice civile – Commorienza

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 963/1986

Chi intende avvalersi degli effetti giuridici scaturenti dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra deve fornire prova certa.