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Chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011

Chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011

Art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e’ parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e’ presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresi’ sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche’ alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e’ stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarita’ della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma”.

1. Premessa
Il decreto legge n. 98 del 6/07/2011 introduce, all’art. 39, comma 12, la possibilità di definire le liti fiscali pendenti secondo un meccanismo che ricalca in buona parte quello proprio dell’analogo istituto disciplinato dall’art. 16 della legge n. 289/2002.
È infatti a quest’ultima norma che il legislatore della manovra si richiama per la disciplina degli aspetti fondamentali del nuovo istituto con eccetto alcune modifiche o specificazioni di cui si tratterà nel corso di questo lavoro.
Si esaminerà adesso funditus l’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 ponendo in evidenza soprattutto le differenze con l’analogo istituto previsto dall’art. 16 della legge n. 289/2002 analizzando in particolare sia i profili di criticità “ereditati” dal vecchio “condono” sia le questioni afferenti strettamente il nuovo istituto introdotto dalla Manovra correttiva 2011.
Fondamentale si rivela quindi, ai fini della comprensione del nuovo istituto definitorio, la disamina degli aspetti problematici sorti con riferimento alla “Chiusura delle liti fiscali pendenti” previsto dall’art. 16 della legge n. 289/2002.

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