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La chiusura agevolata di liti aventi ad oggetto cartelle di pagamento

La chiusura agevolata di liti aventi ad oggetto cartelle di pagamento

1.   L’esame coordinato delle norme in materia: l’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011; l’art. 16 della legge n. 289/2002 e l’ art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

L’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 non si occupa espressamente degli atti le cui liti sono definibili secondo la procedura descritta nel medesimo articolo.
Occorre dunque riferirsi all’art. 16 della legge n. 289/2002 al quale l’art. 39 cit. rimanda. Ebbene, l’art. 16 cit., al comma 3, dà una definizione di lite pendente intendendo per tale “quella in cui è parte [l’Agenzia delle Entrate] avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali [al 1° maggio 2011], è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”.
Ora, per quanto concerne gli “altri atti di imposizione”, la circolare n. 48 del 2011 dell’Agenzia delle entrate ha statuito che «non sono definibili l’avviso di liquidazione e il ruolo in considerazione della natura di tali atti non riconducibili nella categoria degli atti impositivi in quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori». Invece, ha soggiunto la stessa Amministrazione, «si deroga a tale principio qualora uno dei predetti atti assolve anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione».
In altri termini, le liti relative ad avvisi di liquidazione e i ruoli possono essere definite qualora i predetti atti costituiscano il primo atto di manifestazione della pretesa impositiva.
Al riguardo, una questione che è emersa nella pratica concerne la definibilità delle liti aventi ad oggetto cartelle di pagamento con le quali l’Ufficio impositore richiede il pagamento delle sanzioni per omesso e/o tradivo versamento di imposte.
Si tratta di cartelle di pagamento che vengono emesse sulla base del controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973.

lite-cartellaPer quanto concerne la natura giuridica di tale cartella, non vi è dubbio che si tratti di un provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Infatti, secondo l’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, “Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

Si tratta di una norma che prevede un procedimento di irrogazione delle sanzioni alternativo a quello contemplato dall’ art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997. Quest’ultimo, infatti, prevede che l’irrogazione delle sanzione avvenga tramite apposito atto di contestazione.
Sebbene cambi la forma (in luogo di un atto di contestazione vi è una cartella), non cambia certo la sostanza: trattasi, infatti, in entrambi i casi, di provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

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