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Cassazione: per l’attività pregressa nelle cause in corso, si applicano i nuovi parametri

Cassazione: per l’attività pregressa nelle cause in corso, si applicano i nuovi parametri

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con le sentenze n. 17405 e n. 17406 pubblicate il 12 ottobre 2012 ha stabilito che i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali – introdotti in sostituzione delle vecchie tariffe forensi – si applicano a tutte le cause ancora in corso al momento della loro entrata in vigore.  Pertanto, se alla data del 23 agosto 2012 il giudizio non era concluso gli effetti di detti nuovi parametri si applicheranno anche sull’attività pregressa.

I Giudice dell’ermellino hanno così deciso sull’assunto che il compenso “evoca la nozione di un corrispettivo unitario” tanto che in passato non si “mai dubitato” quando si trattava di applicare la tariffa aggiornata vigente al momento della liquidazione e che i diversi indicatori presi in considerazione dal decreto ministeriale quali la “complessità” e il “pregio dello opera” mal si coniugherebbero con una spezzettamento della causa.

Secondo la Suprema Corte “a norma dell’articolo 41 del DM. 20 luglio 2012 n. 140, reso in attuazione alla prescrizione contenuta nell’articolo 9, comma 2, del DL. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 25 marzo 2012, n. 271, le disposizioni del predetto decreto sono destinate a trovare applicazione quando, come nei casi di specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto”.
Pertanto, il Collegio nel fornire all’articolo 41 “un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento”, ha indicato che la norma in questione  deve essere letta nel senso che i nuovi parametri sono da “applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

Bocciata, dunque, la lettura di coloro che pretendevano di “segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere fra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in parte la precedente ed in parte la nuovo regolazione”, poichè tale impostazione “osta il rilievo secondo cui il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata”. Infatti, sottolinea la Corte “di ciò non si è mai dubitato, quando si è trattato di liquidare oneri maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”.

A conforto della decisione, i Giudici di legittimità evidenziano che “l’attuale unificazione di diritti e onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di ‘compenso’ non può non implicare l’adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest’ultimo”, tanto più che alcuni elementi richiamati dall’articolo 4 del decreto e di cui si deve tener conto ai fini della liquidazione: complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti ecc., “sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse essere riferito a singoli atti o a singole fasi”, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza.

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