Avvocato.it

L’Ordine non avvia l’azione disciplinare e l’avvocato ricorre al Tar per i danni

L’Ordine non avvia l’azione disciplinare e l’avvocato ricorre al Tar per i danni

In tal modo si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14812 del 26.05 – 04.06.2009 sulla domanda risarcitoria inoltrata da un Avvocato nei confronti del Consiglio dell’Ordine di appartenenza per non avere questo assunto le dovute iniziative di sua competenza volte ad evitare che determinate condotte degli iscritti potessero protrarsi ulteriormente.

lawyerLa competenza a conoscere dell’azione risarcitoria spetta al Giudice Amministrativo e non al Giudice Ordinario in quanto nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205 – sostengono le Sezioni Unite – la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della Pubblica Amministrazione spetta al Giudice Ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto del potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l’azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconducibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti,per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.
Il Consiglio dell’Ordine – recitano le Sezioni Unite – è un organo di natura pacificamente amministrativa, esercita l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti ed al suo cospetto il singolo Avvocato vanta un “mero interesse legittimo“.
La competenza del Giudice Amministrativo permane anche quando la parte interessata si limita a richiedere il danno conseguente al rilascio del parere di congruità sulle parcelle presentate dai colleghi per munirsi del decreto ingiuntivo; ciò perché – ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034/71 come modificato dalla legge n. 205 del 2000, la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere (valutazione di congruità e non mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ), è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo a prescindere dalla circostanza che la parte interessata  si sia limitata ad invocare la sola tutela risarcitoria (per la qual tutela prima della legge n. 205/2000 era certamente competente il giudice ordinario).
La questione sottoposta al vaglio riveste – a giudizio delle Sezioni Unite – i caratteri della particolarità e della parziale novità.

Leggi l’articolo in pdf

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze