07 Feb L’azione di classe [cd. class action]
L’istituto è stato introdotto dall’art. 49 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha modificato l’articolo 140 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. E’ stata così delineata l’azione di classe italiana che, a partire dal gennaio 2010, consentirà ai consumatori di accedere a tale istituto, al fine di far rispettare i propri diritti.
La legge ha determinato quali sono i diritti che possono essere tutelati:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari). Dunque la legge fa esplicito riferimento ad una responsabilità contrattuale.
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. Responsabilità da potersi definire extracontrattuale o precontrattuale.
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Responsabilità extracontrattuale che può derivare anche da fatto illecito,con conseguente risarcimento del danno.
La medesima normativa ha, altresì, determinato il soggetto legittimato ad agire in giudizio:
1. Qualsiasi consumatore (anche uno solo) componente della classe di riferimento, autonomamente, o mediante associazioni cui partecipa. La completa trasformazione delle norme sulla class action ha dunque portato ad uno stravolgimento dei soggetti legittimati ad agire. Prima esclusivamente le organizzazioni di consumatori, ora anche il consumatore danneggiato, in prima persona, eventualmente anche tramite i gruppi cui agisce.
2. Successiva adesione di soggetti che si trovano nella medesima situazione del proponente. Tale partecipazione comporta rinuncia a ogni azione (restitutoria o risarcitoria) individuale fondata sul medesimo titolo. L’atto di adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche ma non necessariamente, tramite l’attore, e nel termine stabilito dal giudice. La proposizione dell’azione di classe produce i suoi effetti sulla prescrizione dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.
Fori di competenza.
Altra novità della legge è rappresentata dalla fissazione di fori esclusivi per la proposizione dell’azione di classe. Infatti, la legge ha sancito il principio generale che l’azione di classe deve essere proposta al Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa. Inoltre, sono state stabilite specifiche competenze giudiziarie per alcune regioni. La previsione di fissare un unico criterio di competenza tanto per materia quanto per territorio è da apprezzare. Difatti, tutte le azioni giudiziarie potranno essere proposte avanti un unico ufficio giudiziario, e questo potrà permettere sia di soddisfare le esigenze di concentrazione collegate alla decisione delle azioni, sia di consentire una sorte di formazione unica e specialistica dei magistrati competenti.