23 Dic Aumento delle sanzioni per omessa presentazione del modello studi di settore
Commento all’art. 23, comma 28, lett. b) che modifica l’art. 8 del DLgs. n. 471/1997 in tema di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni ed aggiunge il seguente periodo:
“Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate”.
Al fine di potenziare lo strumento degli studi di settore, il legislatore ha previsto una sanzione ad hoc per l’omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.
Prima dell’intervento normativo attuato con la Manovra correttiva (d.l.98/2011), la predetta omissione veniva punita attraverso il ricorso alla sanzione prevista in via generale per la presentazione della dichiarazione “inesatta”. L’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997 sanziona infatti ogni errore o inesattezza contenuta nel modello dichiarativo: essendo la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore un allegato al Modello Unico, la omissione di detta comunicazione si riverberava in una “inesattezza” della dichiarazione.
Si ricordi che per dichiarazione inesatta ex art. 8 del d.lgs. n. 471/1997 si intende una dichiarazione che contiene errori o inesattezze che non comportano un minore esposizione di imposta rispetto a quella dovuta oppure un maggior credito rispetto a quello spettante. Tali ultime ipotesi integrano invece la fattispecie della dichiarazione “infedele”, appositamente sanzionata dal d.lgs. n. 471/1997 agli artt. 1 (imposte dirette), 2 (dichiarazione dei sostituti di imposta), e 5 (IVA).
Adesso, con il d.l. n. 98/2011, il legislatore ha sganciato la fattispecie della omissione della comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore dalla fattispecie generale della dichiarazione inesatta. In particolare, mentre alla dichiarazione “inesatta” si applica la sanzione che va da un minimo di Euro 258,00 a un massimo di Euro 2.065,00 per l’omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore la sanzione, d’ora in poi, si irrogherà sempre con il massimo edittale (Euro 2.065,00). Detta sanzione, in particolare, è irrogabile “laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate”.