07 Mar L’atto di accertamento come titolo esecutivo e come precetto
A partire dal 1 ottobre 2011 (il d.l. n. 78/2010 fa riferimento agli atti di accertamento emessi a partire dal 1° ottobre 2011) e con riferimento ai periodi di imposta in corso al 31/12/2007, l’atto di accertamento costituirà altresì titolo esecutivo e precetto.
In particolare l’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 78/2010 stabilisce che “l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
La successiva lett. b) sancisce che l’atto di accertamento di cui alla lett. a) diventa esecutivo “decorsi sessanta giorni dalla notifica” e deve “espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizoni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragionerie generale dello Stato”.