06 Apr Gli atti notori di terzi nel processo tributario
Nel processo tributario, stante il divieto della prova testimoniale previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, si è sempre posto il problema dell’ammissibilità o meno degli atti notori di terzi nonché la loro validità ai fini delle decisioni.
A tal proposito, la Corte di Cassazione con varie sentenze ha preso una specifica e costante giurisprudenza consolidata sul tema.
In sostanza, è stato ribadito il principio che, nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire da soli il fondamento della decisione (Corte Costituzionale, sent. n. 18 del 21/01/2000), va riconosciuto non solo all’Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo (art. 111 della Cost.), per garantire l’effettivo principio “della parità delle armi processuali” nonché l’effettività del diritto di difesa.
Il suddetto, costante principio è stato ribadito dalle seguenti sentenze della Corte Cassazione – Sez. Tributaria:
– n. 4269 del 25/03/2002;
– n. 11785 del 14/05/2010;
– n. 7707 del 27/03/2013.
Così, per esempio, la Corte di Cassazione ha confermato una corretta sentenza della CTR che non aveva fondato la decisione unicamente sulle dichiarazioni del padre del contribuente, valutabili, appunto, come elemento indiziario a favore di costui, ma le aveva ritenute integrate dalla prova documentale, secondo cui l’apertura di credito al padre era stata effettivamente concessa poco tempo prima dell’investimento immobiliare che, attribuito a mezzi propri del figlio, aveva dato causa all’accertamento.
In sostanza, le succitate sentenze confermano il principio che gli atti notori, pur non costituendo prova decisiva, devono essere tenuti presenti dal giudice come elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi, come le presunzioni, la documentazione acquisita, le eventuali movimentazioni finanziarie, la mancata contestazione dell’Amministrazione finanziaria.