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Assegno di divorzio: nulla la dichiarazione dell’ex coniuge di rinuncia al diritto alla revisione

Assegno di divorzio: nulla la dichiarazione dell’ex coniuge di rinuncia al diritto alla revisione

La dichiarazione con cui l’ex coniuge rinuncia a chiedere all’autorità giudiziaria la revisione delle statuizioni economico – patrimoniali disposte con la sentenza di divorzio non può considerarsi lecita e quindi valida ed efficace.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14 ottobre 2010 n. 22505 la quale , nel ribadire la natura indisponibile dell’assegno di divorzio, ha ritenuto nulla per illiceità della causa proprio la dichiarazione negoziale con cui un ex coniuge si impegnava a non mettere mai in discussione le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio attributive dell’assegno a favore dell’altro.
Secondo la Corte, infatti ,a detta dichiarazione unilaterale, intesa quale rinuncia al diritto di revisione, non è possibile attribuire efficacia e forza vincolante , poiché «interferente sul diritto indisponibile all’assegno di divorzio, di carattere assistenziale e inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti».
Ed invero motiva la Corte, la legge n. 898 del 1970, articolo 9, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, articolo 13, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre rebus sic stantibus, ossia modificabile in caso di successiva variazione di fatto. In sostanza, secondo i giudici di legittimità, vale il principio secondo cui i coniugi sono liberi di concordare i reciproci obblighi patrimoniali conseguenti al divorzio ma i loro accordi sono sempre e comunque vincolati alla condizione inderogabile dello” stato dei fatti” (rebus sic stantibus), all’epoca della sentenza, e pertanto ciascuno di essi può sempre chiedere la modifica denunciando il mutamento delle condizioni.
La valenza della clausola rebus sic stanti bus è assicurata, da un lato, con la sanzione di nullità che grava sull’accordo che vi deroghi espressamente (come nel caso oggetto della citata sentenza in cui l’ex coniuge aveva rinunciato al suo diritto chiedere la revisione dell’assegno di divorzio) e, dall’altro lato, attraverso l’obbligatorio recepimento delle condizioni pattuite dai coniugi in un provvedimento giudiziario, quale appunto la sentenza di divorzio , che può essere oggetto di successiva modifica in virtù del suddetto art. 9, comma 1 della L. 898/1970.

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