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Assegnazione alloggio edilizia pubblica: illegittimità del procedimento e del bando

Assegnazione alloggio edilizia pubblica: illegittimità del procedimento e del bando

Con la sentenza n. 3069 del 21 maggio 2009 il TAR Campania ha accolto il ricorso di un partecipante escluso dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per illegittimità del procedimento amministrativo ed illegittimità del bando.

Così il TAR Campania – Napoli, sezione V, ha statuito nell’accoglimento del ricorso inoltrato da un partecipante escluso dalla graduatoria definitiva di assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il Giudice Amministrativo ha ritenuto fondate entrambe le censure del ricorrente riconducendole ad un’unica linea logico –interpretativa. Infatti, quest’ultimo si duole tanto della violazione degli artt. 2, 4 e 8 della legge regione campania n. /97 e dei corrispondenti punti del bando quanto della violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
La situazione assurda nella quale versava il ricorrente consisteva in ciò: mentre la legge regione campania n. /97 prescriveva che il bando di concorso dovesse presentare tra i documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda anche la documentazione fiscale, quest’ultimo – in luogo della prescritta documentazione – richiedeva semplicemente la barratura di una casella prevista sul modulo della domanda in funzione di autocertificazione. Orbene, il richiedente in sede di opposizione al provvedimento di esclusione dalla graduatoria provvisoria perché non aveva barrato la casella relativa ai dati fiscali, integrava la domanda con la documentazione relativa, ma veniva definitivamente escluso dalla Commissione che dichiarava non potersi procedere in sede di opposizione all’esame di documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta all’atto dell’inoltro della domanda.
Il TAR ha censurato tale attività amministrativa sotto due profili: 1) carenza di istruttoria e manifesta ingiustizia; 2) violazione di legge. Il Giudice amministrativo si è chiesto:  “Come avrebbe potuto il ricorrente allegare all’atto della presentazione della domanda la documentazione fiscale se il bando stesso recitava «BARRARE LA CASELLA N» relativa ai dati fiscali dei richiedente ?”
E’ pertanto legittima l’allegazione della documentazione fiscale in sede di opposizione all’esclusione dalla graduatoria provvisoria mentre è illegittima l’attività della P.A. che non disamina tale documentazione in spregio delle disposizioni sul procedimento amministrativo.
E’ pur vero – continua il TAR – che per il principio della par condicio il partecipante non può ,successivamente al termine stabilito nel bando di gara completare la sua domanda ma nel caso di specie la presentazione della documentazione – inidonea sì come certificazione ma allo stesso tempo idonea a costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto – costituisce una mera irregolarità sanabile ex art. 6 lett. b) legge 7 agosto n. 241/90; di conseguenza è illegittima l’attività della P.A. che non muove al riesame della domanda alla luce della documentazione successivamente prodotta.
Inoltre,prosegue il TAR, la legge regionale si pone come lex specialis al cospetto del bando di concorso il che comporta che se la legge prescrive come obbligatoria tra la documentazione da produrre a cura del partecipante anche quella relativa ai dati fiscali, il bando che – in luogo della predetta prescritta documentazione – prevede la barratura di una casella presente sul modulo di domanda in funzione di autocertificazione è illegittimo.
In conclusione, la P.A. è tenuta al riesame della domanda inoltrata dal partecipante unitamente alla documentazione dallo stesso prodotta in  sede di opposizione al provvedimento di esclusione dalla graduatoria provvisoria.

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