27 Set Art. 10 bis DLgs. n. 74/2000 omesso versamento di ritenute certificate.
Con la sentenza n. 25875 del 07/07/2010 la Corte di Cassazione, sezione penale, ha chiarito quale è il momento consumativo del reato p. e p. dall’art. 10 bis del DLgs. 74/2000 il quale dispone che: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.
Prima di soffermarci su quanto stabilito dalla Suprema Corte occorre esaminare, brevemente, le caratteristiche proprie del reato di cui si parla.
La fattispecie criminosa disciplinata dall’art. 10 bis del DLgs. 74/2000 è stata reintrodotta dalla finanziaria per il 2005, difatti, benché l’omesso versamento di ritenute certificate fosse un illecito già disciplinato dall’art. 2 dell’ormai abrogata legge 516/1982, non era stato incluso, al pari degli altri reati del sostituto d’imposta, nel sistema delineato dal DLgs. 74/2000. In realtà il reinserimento della fattispecie ha riacceso le polemiche in seno alla dottrina che, invece, aveva accolto positivamente la sua epurazione.
Secondo la corrente dottrinale predominante la figura criminosa de qua è profondamente lontana dall’impianto repressivo dei reati tributari introdotto dal DLgs. 74/2000 che ha inteso punire i casi di frode e di rilevante ed effettivo danno per l’Erario. Non va, infatti, sottaciuto che la riforma del 2000 aveva posto l’attenzione su una serie di reati – caratterizzati dal dolo specifico di evasione – relativi al principale obbligo posto in capo al contribuente, la dichiarazione annuale dei redditi e IVA, ed alle condotte fraudolente ad esso connesse.
La fattispecie in commento, invece, ha ad oggetto un’obbligazione tributaria il cui titolare giuridico rimane il sostituito, difatti, il mancato pagamento delle ritenute da parte del sostituto non è, né può esserlo, determinato dalla volontà di evadere le tasse. Invero, come già anticipato, l’elemento soggettivo non è dato dal dolo specifico di evasione, ma dal dolo generico, è, quindi, sufficiente la consapevolezza di non versare le ritenute.
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Avv. Leonardo Leo
Vincitore del concorso AUC nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1996.
Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri congedatosi con il grado di Capitano, nell’arco di dieci anni di servizio ha maturato una significativa esperienza in ambito di indagini di natura patrimoniale e finanziaria. Dottore di ricerca in diritto tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e cultore di diritto tributario presso l’Università del Salento, è autore di pubblicazioni su riviste di settore (Cedam, ETI Wolters Kluwer ecc.) e coautore del commentario T.U.I.R edito dalla CEDAM. Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense dal 1998 è iscritto all’albo degli avvocati del foro di Lecce ed esercita la professione all’interno dello Studio Legale Tributario Leo.