31 Lug Approvato il processo lungo al Senato
Si pubblica il testo dell’emendamento presentato dal Governo, sostitutivo del disegno di legge nella versione approvata in Commissione, che è stato approvato al Senato con voto di fiducia del 29 luglio 2011.
Il testo passa ora alla Camera.
Nel corso dell’esame parlamentare il testo è stato completamente stravolto ed è composto da un solo articolo suddiviso in 9 commi.
Disposizione centrale del provvedimento in esame è il comma 2, che incide sull’art. 190 del codice di procedura penale (diritto alla prova). Il nuovo comma 1 dell’articolo specifica che “l’imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore”; mentre al secondo comma dello stesso articolo, vengono precisati i poteri del giudice in merito all’ammissibilità o meno di tali richieste. Con la formulazione in esame il giudice può solo escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente non pertinenti.
Viene, dunque, introdotto il concetto di pertinenza che apre la strada a qualunque elemento che possa, anche lontanamente, avere una qualche connessione con l’evento in esame (l’esempio che ricorre è quello del delitto commesso in un’affollato bar; in linea teorica il difensore potrebbe chiamare a testimoniare le centinaia di avventori che in quel momento erano presenti nel locale, anche se non hanno avuto modo di osservare direttamente i fatti), determinando di fatto un allungamento sproporzionato dei tempi del processo. Il giudice, dunque, non avrebbe modo di bloccare tale pratica palesemente dilatoria dal momento che potrebbe scattare l’annullamento del processo nel caso in cui la mancata ammissione di una prova o di un teste sia considerata illegittima.
Altra disposizione oggetto di controversie nel disegno di legge in esame è quella contenuta nel comma 4, che aggiunge il comma 1bis all’art. 238bis del codice di procedura penale. Con tale modifica l’imputato potrà chiedere di risentire i testimoni che hanno contribuito alla formazione di un sentenza passata in giudicato in un processo che non era il suo e al quale lui non ha partecipato; nel testo è precisato che questa norma non vale, ad esempio, per i processi di mafia e terrorismo.
Il comma 5 del disegno di legge precisa inoltre, le nuove norme si applicano anche ai processi in corso, con esclusione dell’ipotesi in cui sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.
Da ultimo, i successivi commi 6, 7 e 8 riprendono le disposizioni contenute nell’originaria proposta di legge tese a rendere inapplicabile alcuni benefici del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
Infine, il testo approvvato al Senato abroga il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale laddove prevede in seguito a giudizio abbreviato:
a) la pena dell’ergastolo sia sostituita da quella della reclusione di anni trenta;
b) la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita da quella dell’ergastolo.
in luogo dell’attuale versione che dispone, nel caso in cui, a seguito di giudizio abbreviato, il giudice pronunci sentenza di condanna, la pena è diminuita di un terzo, determinata tenendo conto di tutte le circostanze.