30 Dic L’affidamento condiviso non può dipendere da inadempienze economiche
La tendenza legislativa verso la bigenitorialità si è avvertita già con l’art. 11, della l. 6 marzo 1987, n. 74, che ha consentito al tribunale di disporre l’affidamento congiunto o alternato del figlio. La più recente normativa in tema di affidamento, l. 8 febbraio 2006, n. 54, si muove però in maniera maggiormente decisa in tale direzione, indicando l’affidamento condiviso come prioritaria soluzione da adottare. Viene stabilito che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Si afferma anche il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’affidamento condiviso deve essere modulato in maniera tale da corrispondere al superiore interesse del figlio minore. È per tale ragione che può prevedersi che, nonostante la condivisione di affidamento tra i genitori, il figlio continui a vivere accanto alla madre, qualora ciò permetta di salvaguardare i suoi equilibri relazionali: su questa linea interpretativa, si veda Trib. Modena, decr. aprile 2007, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 512. Considerando la problematica secondo un’ottica psicologica, si può considerare opportuno che in ogni caso il minore mantenga la residenza presso il genitore psicologico, cioè presso colui che all’esito della perizia psicologica risulta più rispondente all’interesse del figlio. In tale direzione si veda, Goldstein J., Freud A., Solnit, Beyond the Best Interests of the Child, New York, 1973, ove si afferma che i provvedimenti sull’affidamento devono salvaguardare la continuità di relazione. Tale continuità non potrebbe ottenersi in caso di affidamento a un genitore che il minore non ha mai conosciuto. Si deduce da ciò la centralità della perizia psicologica, che rileva nel momento in cui il giudice deve comprendere l’effettivo delinearsi delle dinamiche relazionali tra i genitori e tra questi e il minore. In tal modo si permette, per altro, al Pubblico Ministero, di fondare su indici specifici il proprio intervento. Si veda, a tal proposito, Grimaldi, Affidamento congiunto e alternato della prole tra psicologia e diritto, in Dir. fam., 1989, 322 s., nonché Cividali, in AA.VV., Il minore e il giudice civile, Padova, 2000, 211 ss.
Salvo casi eccezionali, viene ormai considerato di prioritaria importanza, da parte del nostro legislatore, il rapporto con entrambi i genitori: lo si nota dalle modifiche che la recente disciplina ha apportato al codice civile. Il giudice deve adesso valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (art. 155 c.c.).
Anche in caso di acuta conflittualità tra i genitori non può escludersi a priori l’applicazione del nuovo istituto dell’affidamento condiviso. È ovvio, per altro, che non può pretendersi una piena armonia tra i genitori che abbiano deciso di vivere separati. Vi è chi ritiene che debba essere promosso il recupero dell’armonia tra di essi, smorzando la conflittualità esistente: si veda, in tal senso, Manera, Se un’elevata conflittualità tra i genitori (uno dei quali tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione in concreto dell’affidamento condiviso, in Dir. fam., 2007, 1692.