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L’accertamento fiscale per il professionista che emette poche fatture

L’accertamento fiscale per il professionista che emette poche fatture

1. Premessa
L’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento del reddito, ex art 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo ), prescindendo dai dati risultanti dalle scritture contabili.
Orbene, diviene necessario, anche se sinteticamente, dare conto di tale contraddizione in termini: possibilità per l’Amministrazione finanziaria di prescindere dalle scritture contabili per ricostruire il reddito dei soggetti che, obbligatoriamente, vi sono tenuti.
Conseguentemente è fondamentale individuare quali siano gli elementi, i dati, ecc., extracontabili, che l’Amministrazione finanziaria potrà adottare per giungere ad un risultato che porti alla rettifica della dichiarazione di questa peculiare categoria di contribuente.
Si ribadisce il punto: la dichiarazione dei redditi viene compilata, e inviata, sulla base dei dati risultati dalle scritture contabili (libro giornale, registri IVA, libro cespiti ammortizzabili, ecc…).
La stessa potrà essere rettificata dall’Amministrazione finanziaria senza che vengano considerate le componenti positive e negative che conducono al risultato economico (reddito o perdita) dell’esercizio, ma partendo dalla considerazione, o, meglio suggestione, di un giudizio di non verosimiglianza del reddito dichiarato con quello effettivo.

2. Accertamento ex art. 39 D.P.R. 600/1973. Soggetti passivi e requisiti necessari
Il legislatore, all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, ha previsto la possibilità che l’Amministrazione possa ricorrere a tre tipi di accertamento: analitico, analitico-induttivo ed induttivo “puro”.
Tale metodologia accertativa viene utilizzata dall’Ufficio per la ricostruzione del reddito o del volume d’affari, partendo dai dati contabili.
Il primo comma, in particolare, prevede che si possa procedere, nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (in sostanza, imprenditori e lavoratori autonomi), ad accertamento di tipo:
– analitico : in presenza di una contabilità corretta – in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti – qualora vi siano divergenze tra gli elementi documentali e la dichiarazione, in quanto:
le componenti positive e negative di reddito indicate nella dichiarazione non corrispondano a quelle iscritte in bilancio (lett. a);
non siano state correttamente applicate le disposizioni sul reddito di impresa (lett. b);
la dichiarazione contenga dati incompleti , falsi o inesatti (lett. c), risultanti in modo certo e diretto dai verbali redatti in occasione della comparizione del contribuente presso gli Uffici, o dal questionario redatto dal contribuente su richiesta dell’Ufficio, o dai documenti esibiti in tale occasione, o dalle dichiarazioni di altri soggetti, o dai verbali relativi ad ispezioni presso altri soggetti;
– analitico-induttivo , in presenza di una contabilità corretta, qualora la dichiarazione contenga dati incompleti, falsi o inesatti , i quali risultino: dall’ispezione delle scritture contabili, o dalla verifica condotta presso il contribuente, o dal controllo delle fatture e della documentazione contabile, o dai dati e dalle notizie raccolte dagli Uffici ex art. 32 D.P.R. 600/1973; l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici , purché gravi, precise e concordanti (lett. d).

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Avv. Leonardo Leo

Vincitore del concorso AUC nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1996.
Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri congedatosi con il grado di Capitano, nell’arco di dieci anni di servizio ha maturato una significativa esperienza in ambito di indagini di natura patrimoniale e finanziaria. Dottore di ricerca in diritto tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e cultore di diritto tributario presso l’Università del Salento, è autore di pubblicazioni su riviste di settore (Cedam, ETI Wolters Kluwer ecc.) e coautore del commentario T.U.I.R edito dalla CEDAM. Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense dal 1998 è iscritto all’albo degli avvocati del foro di Lecce ed esercita la professione all’interno dello Studio Legale Tributario Leo.

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