26 Lug Accertamenti bancari da parte dell’Amministrazione Finanziaria
E’ necessario che l’Amministrazione Finanziaria dimostri la fittizietà dei conti intestati ai soggetti estranei all’accertamento (legati al soggetto accertato da vincoli familiari e/o commerciali) per la loro rilevanza nell’accertamento del reddito (o dell’IVA) nei confronti del contribuente accertato.
Recentemente la Corte di Cassazione, ordinanza del 14 novembre 2008, n. 276, ha ribadito, in maniera espressa, un principio, comunque già consolidato, della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.
La Suprema Corte, analizzando la questione della utilizzabilità dei dati bancari emergenti dai conti dei soci nell’accertamento nei confronti della società ha affermato che:”la lettera e la ratio (art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, D.P.R. 633/72 e art. 32, comma 1, nn. 2 e7, D.P.R. 600/73 n.d.r.) della disposizione in esame non ne autorizzano l’applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, solo perché legate da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e provi poi in sede giudiziale, eventualmente avvalendosi degli indizi ricavabili da tali vincoli, che l’intestazione a terzi sia fittizia, cioè esprima un’apparenza voluta per far risultare come altrui operazioni in realtà compiute dal contribuente, o comunque sia superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti”.
La Corte prosegue affermando che la prova concreta (della riferibilità alla società dei conti intestati ai soci) deve essere data dall’Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui si tratti di conti intestati ai soci di una società di persone. Proseguendo, afferma:“… anche se deve ritenersi che nelle società di persone il vincolo societario che lega i soci alla società è sicuramente più forte rispetto a quello presente in altri tipi di società, resta pur sempre il fatto che la società di persone ha una sua autonomia patrimoniale, per cui l’utilizzazione dei conti intestati ai soci non può essere ammessa sempre e comunque, ma è possibile a condizione che si superi il dato formale della intestazione e si raggiunga la prova che quei conti sono riconducibili alla società, totalmente o parzialmente”.
Solo dopo avere assolto tale onere probatorio: dimostrazione della fittizia intestazione del conto bancario in capo al socio e la sua riferibilità alla società, l’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi delle presunzioni stabilite dagli artt. 51, co. 2, n. 2, D.P.R. 633/72 e art. 32, co. 1, n. 2, D.P.R. 600/73, secondo le quali i prelevamenti e i versamenti sono considerati ricavi se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. I prelevamenti sono fiscalmente irrilevanti anche solo se il contribuente ne indica il beneficiario, indipendentemente dalla sua annotazione in contabilità.
Avv. Maria Leo