Consiglio di Stato n. 6124 del 26 ottobre 2018
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 deve essere intesa nel senso che il deposito in segreteria dell'atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente, cui è stato notificato l'atto di opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, laddove richiami nel suo integrale contenuto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e da cui si evinca chiaramente la volontà di insistere nell'impugnazione in sede giurisdizionale, è considerata rituale anche se non è rispettata la stretta sequenza prevista dalla norma processuale.