Cass. civ. n. 3690 del 10 agosto 1977
Testo massima n. 1
Per la dichiarazione di nullità del contratto, non ha rilievo che la illiceità dell'oggetto rientri o meno nella previsione negoziale delle parti, poiché la nullità discende esclusivamente da una situazione obiettiva di inconciliabilità tra l'attuazione della volontà contrattuale, inerente ad un oggetto che manchi del requisito della liceità, e l'interesse pubblico, alla cui esclusiva tutela è predisposta la sanzione di cui trattasi.