Cass. civ. n. 8119 del 27 luglio 1999
Testo massima n. 1
Il deposito di documenti, non prodotti nelle pregresse fasi di merito, concernenti l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere notificato alle controparti, perché ne abbiano legale conoscenza, a norma dell'art. 372 c.p.c., non potendo, in difetto, il loro deposito essere autorizzato dalla Corte.