Cass. civ. n. 10101 del 2 agosto 2000
Testo massima n. 1
In difetto di impugnazione immediata o differita, non è consentito, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, c.p.c., il riesame nel prosieguo del giudizio, neppure nei gradi successivi, delle questioni già decise con la pronuncia stessa.