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Art. 250 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 250 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(1)Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai di fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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