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Art. 237 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 237 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Se il pegno è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice, le condizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.

Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.

Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell’art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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