15 Dic Art. 235 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:52h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo II – Disposizioni transitorie > Sezione VI – Disposizioni relative al libro vi
La disposizione dell’art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’indennità dovuta dall’assicuratore non è stata ancora corrisposta.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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