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Art. 223 viciesbis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 223 viciesbis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362 del codice sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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