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Art. 223 terdecies — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 223 terdecies — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l’articolo 223-duodecies; il termine per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all’iscrizione presso l’Albo delle società cooperative.

Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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