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Art. 223 quinquies — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 223 quinquies — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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