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Art. 223 decies — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 223 decies — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1 gennaio 2004.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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