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Art. 221 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 221 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

L’imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione dell’art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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