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Art. 218 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 218 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le società in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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