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Art. 208 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 208 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

L’incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo.

Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l’incapace può essere escluso a norma dell’art. 2286 del codice.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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