15 Dic Art. 200 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale e per le società soggette a registrazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all’attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese, la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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