Avvocato.it

Art. 197 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 197 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall’art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all’entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell’articolo medesimo, e il termine per l’impugnazione decorre dalla data predetta.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”1″]
– Note non presenti
[adrotate group=”2″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze