15 Dic Art. 185 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:51h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo II – Disposizioni transitorie > Sezione IV – Disposizione relative al libro iv
La disposizione del secondo comma dell’art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”1″]
– Note non presenti
[adrotate group=”2″]