15 Dic Art. 179 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:52h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo II – Disposizioni transitorie > Sezione IV – Disposizione relative al libro iv
I patti di preferenza previsti dall’art. 1566 del codice che alla data dell’entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data. Le modalità per l’esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell’art. 1566 predetto, si osservano se l’esercizio medesimo ha luogo dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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