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Art. 173 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 173 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell’art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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