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Art. 163 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 163 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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